Home Su Commenti Sommario Ricerca Link utili Carta dei servizi

Gestione Servizi Sociali (GSS)

cooperativa sociale Onlus  - Pescopagano (PZ)

       

Villa Caterina Dati su comuni C.M. News Servizi I ns contatti Servizio civile Pescopagano Leggi di riferimento

 

 

Impresa sociale: un'occasione perduta?

 

        Con l'approvazione del Decreto legislativo n. 155 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"

il legislatore ha finalmente dato vita ad un nuovo modello di soggetto sociale.

L’art. 1, comma 1, del decreto legislativodefinisce infatti le imprese sociali come  “le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

Sono di utilità sociale quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:  

  1. assistenza sociale;

  2. assistenza sanitaria e sociosanitaria;

  3. educazione, istruzione e formazione;

  4. tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

  5. valorizzazione del patrimonio culturale;

  6. turismo sociale;

  7. formazione universitaria e post universitaria;

  8. ricerca ed erogazione di servizi culturali;

  9. formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

  10. servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale.

        Possono diventare, quindi,  impresa sociale tutti i soggetti giuridici facenti parte sia del libro I che del libro V del codice civile, che gli altri soggetti non profit disciplinati da leggi speciali: quindi sia associazioni, fondazioni, comitati che cooperative o società private senza scopo di lucro.

        Sono categoricamente escluse dalla fattispecie sia gli enti pubblici che i soggetti misti pubblico-privato con controllo a titolarità pubblica.

        Accettata la condivisibile opzione verso un pluralismo di forme giuridiche, vi sono alcuni punti che generano molta perplessità.

        Le principali fonti di insoddisfazione riguardano alcuni elementi della definizione stessa di impresa sociale e l’esplicita scelta di non modificare l’assetto normativo che disciplina le diverse forme di impresa a finalità sociale.

Per ciò che riguarda la definizione di impresa sociale contenuta nella legge si fa riferimento all’esercizio in via principale e stabile di attività economica. Dunque l’impresa sociale non si caratterizza, come invece sarebbe stato più opportuno, per l’esclusività dell’attività economica. Il carattere della principalità è compatibile con lo svolgimento da parte della stessa organizzazione di altre attività in forma non imprenditoriale senza alcuna garanzia di separazione, neppure contabile, come invece è prevista dall’ordinamento per alcune ipotesi, tra cui quella delle fondazioni di origine bancaria.

Una seconda e più permeante ragione di insoddisfazione attiene al problema aperto riguardante i vantaggi dall’essere impresa sociale. Quali siano questi vantaggi non è chiaro. In assenza di obblighi ad adottare la forma giuridica dell’impresa sociale le attuali imprese senza scopo di lucro potranno conservare l’assetto esistente oppure adottare le modifiche in conformità alla nuova disciplina ove siano interessate ad acquisire tale qualifica.

Con la legge 381/91 venivano definiti una serie di benefici e condizioni di agevolazione di cui potevano godere le cooperative sociali (ad esempio, gli sgravi contributivi per gli svantaggiati assunti nelle cooperative b) che disponevano di una compagine lavorativa formata da almeno il 30% da svantaggiati, oppure la possibilità di avere affidamento diretto di servizi attraverso apposite convenzioni).

Vi è di più: la non distribuibilità di utili viene ad attaccare un diritto sancito per le cooperative sociali che possono devolvere utili ai soci, persone fisiche o giuridiche, sotto forma di ristorni o rivalutazione del capitale sociale versato o eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Mentre sono espliciti i vincoli, nella nuova legge non è invece chiaro quale siano i vantaggi dall’essere impresa sociale.

Crediamo, in tutta sincerità, che se non interverranno fatti nuovi (norme applicative, circolari ma soprattutto incentivi economici o sgravi) saranno ben poche le cooperative sociali che opteranno per diventare "impresa sociale".

Chi lo vorrà fare potrà beneficiare del fatto che la modifica statutaria potrà essere approvata con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, e quindi senza bisogno di notai. Il tutto se viene fatto entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame.

 

Gianni Toscano

 

Home Su Commenti Sommario Ricerca Link utili Carta dei servizi

Inviare a info@coopsocialegss.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2006 Gestione Servizi Sociali cooperativa sociale Onlus
Ultimo aggiornamento: 28/11/2011