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D.p.r. 30 aprile 1970, n. 602
Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società ed enti medesimi
Art.1
Ai lavoratori soci di società
cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice
civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai
lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività,
costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società
cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano
secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni
legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei
successivi articoli:
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione
contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della
previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri,
gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate.
Art.2
Ai fini del presente decreto si
considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi
mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i
seguenti requisiti:
a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte
dell'organismo cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai
soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri
determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale
risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;
e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente
alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato
costituito o attività tecnica accessoria; i soci addetti ad attività
amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che
non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.
Art.3
Gli organismi associativi, di cui al
primo comma del precrdente art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di
previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di
previdenza e di assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente
documentazione:
Nel caso di società cooperative:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata dal notaio con
gli estremi della omologazione del tribunale;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la indicazione per
ciascuno dei soci stessi, della qualifica professionale e contestualmente la
dichiarazione che i soci medesimi lavorano per conto della società cooperativa.
Nel caso di organismi di fatto:
1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera c) del precedente art. 2, con la
indicazione del rappresentante dell'organismo;
2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante dell'organismo,
con l'indicazione dell'attività svolta per conto dell'organismo medesimo.
Art.4
Per le categorie di lavoratori soci
degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i
contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti,
entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge,
su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi,
per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere
nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797.
Il decreto ministeriale può distintamente riguardare singole attività lavorative
e particolari settori di attività merceologiche.
Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a
revisione triennale.
Art. 5
I contributi di previdenza e di
assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista
dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.
Art.6
In attuazione dell'art. 35 della legge
21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed
integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci
di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art.
1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di
attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente
tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della
stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere
inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma
del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il
medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una
delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.
Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e
16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione
sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto
ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti
retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle
medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni
iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.
Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già
costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è
assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.
Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto sociale, il maggior onere
derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico,
per intero, dei lavoratori soci interessati. L'organismo associativo è comunque
responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a
carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Gli organismi associativi ancorché appartenenti a categorie alle quali è
applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i
contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e
superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alla retribuzione
imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal
caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.
Art. 7
L'obbligo dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4,
n. 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, per i soci lavoratori di organismi associativi, resta fermo
ancorché per gli organismi medesimi non ricorrano i requisiti previsti dal
precedente art. 2 e non siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 3.
Art. 8
Fatto salvo quanto previsto dal primo
comma del precedente art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dal primo gennaio 1971.
Elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi
associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto
1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi
(portabagagli, facchini e pesatori dei mercati gen erali cui si applicano o meno
disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli
appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali
dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari
od affittuari del mezzo:
a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli,
gondolieri e simili);
b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti,
gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori
mediante animali e veicoli a trazione animale trasportatori fluviali, lacuali,
lagunari e simili).
3) attività preliminari e complementari:
a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e
disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali,
deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita, con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti
ortofrutticoli, carta da macero, piume materiali vari, mattazione e scuoiatura,
abbattimento di piante destinate alla trasformazaione in cellulosa o carta e
simili.
b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e
simili.
4) attività accessorie alle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
5) attività varie: servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed
investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili;
pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.
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